Art. 13.
(Finalità del contratto di inserimento lavorativo).

      1. Il contratto di inserimento lavorativo è finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

          a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e che hanno un'età superiore a venticinque anni o a ventinove anni se laureati;

          b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

          c) disoccupati e inoccupati, precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, di disabili gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o di minori di anni dodici, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.